categorie di giustizia

Ammissione alle Categorie di Giustizia

Norma 1
In riferimento alla comunicazione del Presidente del Real Collegio Araldico Aragonese in data 5 giugno 1986, d’Ordine di Sua Altezza Reale il Sovrano Gran Maestro, viene demandato al Real Collegio il compito di sovrintendere alla formazione ed al perfezionamento dei processi di nobiltà per l’ammissione di giustizia nell’Ordine.

Norma 2
Si danno le seguenti prescrizioni:

a) Chiunque intenda far valere le propri arme nobiliari dei quali vanta il legittimo possesso, deve fornire insieme alla documentazione prescritta per l’ammissione nell’Ordine, le prove documentali di nobiltà e chiedere la certificazione del diritto relativo ad un Re d’Arme del Real Collegio, sostenendone le relative spese.

b)Sono esonerati dal chiedere la certificazione del Real Collegio, coloro i quali possono esibire una certificazione di nobiltà rilasciata sotto l’autorità del S.M.O.M., del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio, oppure coloro i quali risultano essere nobili, titolati o armigeri in elenchi ufficiali di Stati retti a Monarchia o Stati che tali elenchi conservino.

c)Gli armigeri possono provare le loro qualità con la prova del possesso dell’arma gentilizia da almeno due generazioni, convalidata la certificazione del Real Collegio a mente del precedente comma a), oppure con copia del documento di concessione, rilasciato da autorità ufficialmente riconosciuta (Rey de Armas di Spagna, College of Arms d’Inghilterra o di Scozia o del Sud Africa, e simili).

d) Costituisce prova una copia del Decreto di Concessione, Riconoscimento, Conferma a firma del Capo di Nome e d’Arme della Real Casa d’Aragona.