regolamento

Regolamento

Contenuto

1 Regolamento delle Commende Ereditarie
2 Regolamento del Servisio Ospedaliero
3 Regolamento dei Professi
4 Ordinanza Onori e Concesioni

Regolamento delle Commende Ereditarie

Articolo 1
Le Commende Ereditarie, create per Decreto Magistrale, hanno il fine di assicurare la continuità storica del Militare Ordine del Collare di Sant’Agata dei Paternò, quando e dove l’Ordine non abbia altra possibilità di sopravvivenza, sia per vicissitudini dinastiche che per fatti politici.
Articolo 2
Fanno parte di diritto di una Commenda Ereditaria il titolare, i fratelli e le sorelle di lui ed i loro discendenti da legittimo matrimonio, nonché i mariti o le mogli degli stessi jure maritali.
Articolo 3
La successione al titolo ha luogo in linea primogenita maschile e, in difetto, attraverso il primo maschio da femmina.
Articolo 4
Il titolare ha il grado di Cavaliere di Gran Croce di Giustizia e Devozione dell’Ordine. I membri della Commenda sono aggregati all’Ordine in qualità di “Familiari” della Commenda, se hanno compiuto il 21o anno di età. I minori fino gli anni 14 sono denominati Paggi e dal 14o al 21o Scudieri; le femmine, del 14o al 21o anno sono denominate Damigelle.
Articolo 5
I membri aggregati ad una Commenda Ereditaria che abbiano 21 anni compiuti, possono chiedere l’ammissione all’Ordine come membri di Giustizia e Devozione. In tal qualità sono ricevuti in gremio Ordinis, a meno che non chiedano di essere posti sotto una giurisdizione locale dell’Ordine.
Articolo 6
I Commendatori Ereditari sono tenuti ad inviare al Gran Cancelliere dell’Ordine copia della Lettera di Aggregazione con la quale un avente diritto è aggregato alla loro Commenda Ereditaria. In mancanza di Lettera di Aggregazione non v’è sanzione dell’avvenuta aggregazione da parte dell’Ordine.
Articolo 7
Il Commendatore Ereditario porta le decorazioni relative al grado di Commendatore di Giustizia e Devozione. I familiari sono autorizzati a portare la decorazione di Cavaliere o Dama di Giustizia pro meritis.
Articolo 8
I Paggi, gli Scudieri e le Damigelle d’una Commenda Ereditaria, portano a sinistra sul petto lo stemma dell’Ordine.
Articolo 9
Familiari, Paggi, Scudieri e Damigelle non indossano il mantello dell’Ordine, oppure l’arma della Commenda Ereditaria.
Articolo 10
L’arma del Commendatore Ereditario, “arma della Commenda”, è accresciuta dal Capo di Sant’Agata: d’argento alla croce d’oro caricata d’altra croce di rosso.

Regolamento del Servisio Ospedaliero

Articolo 1
Il Servizio Ospedaliero è diretto dal Gran Ospedaliere, secondo le direttive generali del Gran Maestro con il Gran Cancelliere.
Articolo 2
Fanno parte del Servizio Ospedaliero i Cavalieri e le Dame, i Familiari ed i Serventi.
Articolo 3
I Familiari sono volontari che non fanno parte dell’Ordine. Prestano il loro servizio volontariamente e senza remunerazione, per un periodo indeterminato di tempo.
Articolo 4
I Serventi sono candidati all’ammissione nell’Ordine e prestano servizio volontario e gratuito per un periodo di tre mesi, come noviziato.
Articolo 5
Il Gran Ospedaliere, nomina su proposta dei Gran Priori, Priori, Commendatori, un Ospedaliere per ciascuna giurisdizione locale dell’Ordine; nomina, altresì, i suoi assistenti.
Articolo 6
Ciascun Ospedaliere è membro del Consiglio della giurisdizione presso la quale è stato nominato ed ha la stessa precedenza del Cancelliere della Giurisdizione.
Articolo 7
L’Ospedaliere è responsabile verso il Gran Cancelliere in quanto alle direttive generali e verso il capo della giurisdizione per ciò che concerne l’attività locale.
Articolo 8
Ciascun Ospedaliere invia, ogni anno entro il 1o luglio, una relazione dell’attività svolta, indirizzandola al Gran Ospedaliere e trasmettendola per via gerarchica.
Articolo 9
I Familiari e i Serventi del Servizio Ospedaliero non hanno una propria uniforme, né indossano il mantello dell’Ordine, hanno facoltà di portare a sinistra sul petto la croce dell’Ordine circondata dalla scritta “Servizio Ospedaliero M.O.C.” ricamata in seta.

Regolamento dei Professi

Articolo 1
Sono detti Cavalieri Professi o Professi quei membri della Categoria di Giustizia e Devozione che giurano obbedienza al Gran Maestro secondo una formula stabilita.
Articolo 2
Di norma solo i Cavalieri Professi sono nominati a dignità ed offici in seno all’Ordine. Se non sono nominati ad offici superiori essi devono essere nominati Consiglieri nella giurisdizione della quale fanno parte.
Articolo 3
I Professi, quando vivono in comune secondo la tradizione degl’Ordini di Croce, dipendono direttamente dal Gran Cancelliere e si riuniscono nella Casa Magistrale presso la Commenda di Valdemone.
Articolo 4
I Cavalieri Professi non possono essere dignitari o capi di giurisdizione di altri Ordini che non siano di collazione della Real Casa d’Aragona, Majorca e Sicilia.
Articolo 5
Il Gran Maestro con l’ausilio del Gran Cancelliere (e del Maresciallo se si tratta di un caso disciplinare), può sciogliere, per decreto, un Professo dal suo voto d’obbedienza.

Ordinanza Onori e Concesioni

Articolo 1
S.A.R. il Gran Maestro del Militare Ordine del Collare di Sant’Agata dei Paternò conferira come di consuetudine onori cavallereschi e concessioni nobiliari annualmente in occasione della Festa di Sant’Agata (5 di febbraio). I Capi di Giurisdizione dell’Ordine sono richiesti di sottoporre raccomandazioni, ampiamente giustificate, sulle persone appartenenti alla loro giurisdizione e degne di tali riconoscimenti al Gran Cancelliere dell’Ordine durante il mese di dicembre dell’anno precedente, e comunque entro e non oltre il giorno 31 di tal mese.
Articolo 2
S.A.R. il Gran Maestro concedera anche onori cavallereschi e concessioni nobiliari durante visite Granmagistrali a giurisdizioni dell’Ordine. Raccomandazioni ampiamene giustificate su individui meritevoli di tali onorificenze devono essere sottoposte al Gran Cancelliere dell’Ordine almeno un mese prima della visita Granmagistrale.
Articolo 3
S.A.R. il Gran Maestro dell’Ordine concedera pure onori cavallereschi e concessioni nobiliari motu proprio a Suo solo piacere discrezione.
Articolo 4
Il Presidente del Real Collegio d’Armi Aragonesi e richiesto di sottoporre raccomandazioni con rispetto a persone che abbiano fornito servizi degni di riconoscimento al suddetto Real Collegio al Gran Cancelliere come Cancelliere della Curia Regis nei requisiti dei regolamenti 1. & 2. (supra).
Articolo 5
Capi o capi interinali di altri enti della Real Casa sono richiesti di sottoporre raccomandazioni con rispetto a persone chi abbiano fornito servizi degni di riconoscimento nei requisiti dei relamenti 1., 2. & 4. (supra).
Articolo 6
Raccomandazioni sono lecite in quanto a onori o concessioni specifiche come opportuno. Tali raccomandazioni si considerano attentamente ma senza alcun obbligo. Raccomandazioni di onori del Militare Ordine del Collare saranno considerate dal Governo del suddetto Ordine per seguente considerazione dal Gran Cancelliere e successivamente per considerazione dal Gran Maestro. Raccomandazioni per concessioni nobiliari o onori per altri Ordini verrano deliberate dalla Curia Regis, trasmettendosi successivamente al Cancelliere e successivamente S.A.R. il Capo della Casa Reale. La decisione di. S.A.R. Capo della Casa Reale, Gran Maestro del Militare Ordine del Collare, e in ogni caso definitiva.
Articolo 7
Spese incorse nell’accettazione di onori e concessioni come per acquisto d’insegna o nell’esecuzione di brevetto devono essere per conto del beneficiario eccetto se dichiarato altramente.