statuti

Statuti Generali di Militare Ordine del Collare di Sant’ Agata dei Paternó

Contenuti

1 Titolo Primo – Carattere e Fini dell’Ordine
2 Titolo Secondo – I Membri dell’Ordine
3 Titolo Terzo – Le Commende Ereditarie
4 Titolo Quarto – Le Ammissioni nell’Ordine
5 Titolo Quinto – I Doveri dei Cavalieri e delle Dame
6 Titolo Sesto – Classi e Promozioni
7 Titolo Settimo – Investiture e Professioni
8 Titolo Ottavo – I Cappellani dell’Ordine
9 Titolo Nono – Il Gran Magistero
10 Titolo Decimo – Incariche e Cariche
11 Titolo Undicesimo – Luogotenenza e Succesione
12 Titolo Dodicesimo – Gran Priorati, Priorati e Commende
13 Titolo Tredicesimo – Gremio Ordinis
14 Titolo Quattrodicesimo – La Disciplina
15 Titolo Quindicesimo – La Corte d’Onore
16 Titolo Sedicesimo – La Lingua Ufficiale dell’Ordine
17 Titolo Diciasettesimo – Dispozioni Finali

Titolo Primo – Carattere e Fini dell’Ordine

Articolo 1
Il Militare Ordine del Collare di Sant’Agata dei Paternò (l’Ordine, nel testo), detto anche Militare Ordine del Collare (M.O.C.), è un Ordine Cavalleresco di Croce, soggetto di diritto internazionale, di collazione del Capo di Nome e d’Arme della Real Casa d’Aragona, dei Duchi di Carcaci, dei Principi d’Emmanuel.
Articolo 2
L’Ordine, fondato nel secolo XII dai Sovrani Aragonesi di Majorca, restaurato nel 1851, si definisce come non-nazionale a mente della Legge 3 Marzo 1951 dello Stato Italiano.
Articolo 3
Protettrice e Patrona dell’Ordine è Sant’Agata V.M. , la cui festa è celebrata, come quella dell’Ordine, il giorno 5 del mese di febbraio.
Articolo 4
Il fine principale dell’Ordine è quello di propugnare nel mondo moderno la tradizione della Cavalleria come modo di vita e la difesa del Trono e dell’Altare. Esso pratica le attività benefiche per mezzo del suo Servizio Ospedaliero.

Titolo Secondo – I Membri dell’Ordine

Articolo 5
I membri dell’Ordine sono distinti in quattro categorie:
  1. Categoria di Giustizia e Devozione
  2. Categoria di Grazia e Devozione
  3. Categoria di Giustizia di Merito
  4. Categoria di Grazia di Merito
Articolo 6
Le classi dei membri di cui all’articolo 5 sono le seguenti:
  1. Cavaliere di Gran Croce con Collare
  2. Cavaliere di Gran Croce
  3. Dama di Gran Croce
  4. Cavaliere
  5. Dama
Articolo 7
Il grado di Collare delle Categorie di Devozione viene conferito ai Cavalieri e alle Dame di Gran Croce che per lungo ed esemplare servizio lo meritano a giudizio del Gran Maestro. Il grado di Collare conferisce la nobiltà personale ed il predicato d’onore di “Don”. E’ limitato al numero di 25 insigniti.
Articolo 8
Il grado di Gran Croce delle Categorie di Devozione è conferito ai capi giurisdizionali dell’Ordine o ai dignitari equiparati o a quei membri che lo meritano per lungo e segnalato servizio.
Articolo 9
Il Gran Collare dell’Ordine è conferito motu proprio dal Gran Maestro a Capi di Case Sovrane, a Capi di Stato, ad eminentissimi capi religiosi ed ai membri della Famiglia Reale con esclusione delle femmine. E’ limitato al numero di 12 insigniti e conferisce il rango e trattamento di “Cugino” del Gran Maestro.
Articolo 10
I Cavalieri della Categoria di Giustizia e Devozione che pronunciano, secondo la formula stabilita, il Voto di Obbedienza, sono detti “Professi” o Cavalieri di Giustizia (Milites Justitiae). Sono sottoposti ad un particolare regolamento.

Titolo Terzo – Le Commende Ereditarie

Articolo 11
Motu proprio, il Gran Maestro può erigere ed attribuire Commende Ereditarie, assegnandole a Cavalieri della Categoria di Giustizia e Devozione, che, nella loro qualità di Commendatori Ereditari sono equiparati ai Gran Croce di Giustizia e Devozione.
Articolo 12
Le Commende Ereditarie sono appoggiate a un titolo e sono sottoposte ad apposito regolamento.

Titolo Quarto – Le Ammissioni nell’Ordine

Articolo 13
L’età minima per essere ammessi nell’Ordine è di 21 anni compiuti. A discrezione del Gran Maestro l’età minima può essere abbassata a 18 anni, essendo quest’ultima l’età in cui, di norma, si è ricevuti nell’Ordine come “Scudieri”.
Articolo 14
I membri delle Categorie di Devozione devono essere cristiani di vita esemplare. I membri delle Categorie di Merito possono appartenere ad altre religioni. A tutti è richiesta garanzia di vita esemplare e l’accettazione dei fini e della disciplina dell’Ordine.
Articolo 15
L’ammissione dei Candidati alle Categorie di Devozione avviene dietro domanda degli stessi, secondo quanto è stabilito nel Regolamento delle Ammissioni.
Articolo 16
L’ammissione nelle Categorie di Merito avviene per decisione del Gran Maestro, dietro proposta di un organo dell’Ordine o di un membro dello stesso.
Articolo 17
I Capi di Case Sovrane e di Ordini, i Presidenti e Vice Presidenti, i Gran Cancellieri e assimilati di associazioni cavalleresche sono ricevuti nelle Categorie di Merito. Alle stesse Categorie sono trasferiti d’ufficio quei membri delle Categorie di Devozione che si venissero a trovare nelle condizioni previste nel primo comma del presente articolo.

Titolo Quinto – I Doveri dei Cavalieri e delle Dame

Articolo 18
I Cavalieri e le Dame delle Categorie di Devozione, oltre ai doveri nascenti dall’osservanza degli Statuti Generali e dai Regolamenti (Codice dell’Ordine), hanno l’obbligo di corredarsi del mantello e delle decorazioni. Essi sono tenuti a partecipare alla vita associativa dell’Ordine. A tal fine la sostengono attraverso la “Real Aula Mallorquesa” di cui sono membri.
Articolo 19
I Cavalieri e le Dame delle Categorie di Merito, hanno i doveri generali riguardanti l’osservanza dei fini e della disciplina dell’Ordine.

Titolo Sesto – Classi e Promozioni

Articolo 20
I nuovi membri sono ammessi alla classe iniziale, che è quella di Cavaliere o Dama.
Articolo 21
Le promozioni alla classe superiore sono decretate motu proprio dal Gran Maestro.

Titolo Settimo – Investiture e Professioni

Articolo 22
I Cavalieri e le Dame delle Categorie di Devozione non potranno essere nominati ad offici e dignità, né potranno ottenere promozioni, se non dopo la loro investitura, secondo la Forma e l’Ordine stabiliti.
Articolo 23
Le investiture hanno luogo due volte l’anno: il 5 febbraio ed il 6 giugno, salva diversa disposizione del Gran Maestro, che ne è il ministro, in una Chiesa o Sede dell’Ordine.
Articolo 24
La Professione del Voto d’Obbedienza e l’istallazione dei dignitari hanno luogo, di regola, nello stesso luogo e alle stesse date in cui si effettuano le investiture.

Titolo Ottavo – I Cappellani dell’Ordine

Articolo 25
I sacerdoti delle confessioni cristiane riconosciute, che sono membri dell’Ordine, hanno, di diritto, l’officio di Cappellani del medesimo.
Articolo 26
La qualifica di Prelato viene conferita motu proprio dal Gran Maestro, a membri religiosi dell’Ordine.

Titolo Nono – Il Gran Magistero

Articolo 27
Il Gran Magistero dell’Ordine è formato dal Gran Maestro, dal Governo e dal Supremo Consiglio.
Articolo 28
Il Governo dell’Ordine è formato dal Gran Maestro, dal Gran Cancelliere e dal Maresciallo, cui sono aggregati il Grande Ospedaliere, il Gran Visitatore, il Gran Commendatore, il Gran Connestabile.
Articolo 29
Il Gran Maestro è il capo giuridico dell’Ordine, in persona del Capo di Nome e d’Arme della Casa Paternò Castello e Guttadauro, Principe d’Emmanuel. Egli dirige ed amministra personalmente l’Ordine con la collaborazione e l’assistenza del Gran Cancelliere e del Maresciallo, nonché del Supremo Consiglio. Nomina i dignitari, rilascia i diplomi di ammissione ed i decreti magistrali o motu proprio o su proposta degli organi competenti.
Articolo 30
Il Gran Cancelliere è il Capo della Cancelleria dell’Ordine ed è l’esecutore delle decisioni del Gran Maestro. Formula i programmi organizzativi e di attività dell’Ordine e li pone in esecuzione attraverso gli organi competenti, allorchè siano stati approvati dal Gran Maestro. Dal Gran Cancelliere dipendono: la Casa Magistrale, la Casa dei Professi, le Commende Ereditarie, i Gran Priorati e Commende in titolo, i Cavalieri e le Dame ammessi in Gremio Ordinis.
Articolo 31
Il Maresciallo è il Capo del Cerimoniale dell’Ordine. Sovraintende, inoltre, alla disciplina ed al Regolamento delle Insegne e delle Uniformi.
Articolo 32
Il Supremo Consiglio è formato dal Gran Maestro, dai membri del Governo, dal Gran Ospedaliere, dal Gran Visitatore, dal Gran Commendatore, dal Gran Connestabile, dai Gran Priori, priori, Commendatori Ereditari, Commendatori e dai Cavalieri Professi, nonché da quegli officiali del Gran Magistero la cui partecipazione è decisa dal Gran Maestro. E’ un organo consultivo, che viene udito dal Gran Maestro ogni qual volta ne ravvisi la necessità. Le riunioni del Supremo Consiglio sono valide in virtù dell’atto di convocazione e non per il numero dei partecipanti.
Articolo 33
Il Gran Ospedaliere è il Capo del Servizio Ospedaliero dell’Ordine, a mente dell’apposito Regolamento.
Articolo 34
Il Gran Visitatore è l’Ispettore Centrale dell’Ordine. Svolge i compiti di volta in volta affidatigli dal Gran Maestro.
Articolo 35
I Gran Priori, Priori e Commendatori rappresentano, nelle rispettive giurisdizioni, il Gran Maestro. Governano localmente l’Ordine secondo le direttive del Gran Maestro tramite il Gran Cancelliere e in osservanza del Codice.

Titolo Decimo – Incariche e Cariche

Articolo 36
Gli incarichi, le cariche e le missioni in seno all’Ordine e per suo conto, non danno diritto a retribuzioni di sorta, in quanto sono a carattere onorifico e volontario.
Articolo 37
Ogni incarico o carica in seno all’Ordine dura fino a che piace al Gran Maestro.

Titolo Undicesimo – Luogotenenza e Succesione

Articolo 38
Il Luogotenente del Gran Maestro rappresenta e sostituisce il Capo dell’Ordine, nel caso in cui questi fosse impedito. Il Luogotenente è nominato dal Gran Maestro, ma in caso di triste necessità, egli è sempre l’Erede alla successione e qualora fosse minore, la carica è assunta dal Governatore, il quale si fa assistere da due Gran Collari che siano anche Consiglieri della Corona, scelti dallo stesso Governatore.
Articolo 39
Nella dura necessità di regolare la successione, il Luogotenente convoca, entro un mese dall’assunzione della sua carica, il Governo e il Supremo Consiglio in seduta comune e proclama l’ascesa del nuovo Capo dell’Ordine.

Titolo Dodicesimo – Gran Priorati, Priorati e Commende

Articolo 40
La Commenda è la giurisdizione locale di base dell’Ordine. Viene eretta dal Gran Maestro laddove esistano, 5 Cavalieri e Dame della Categoria di Devozione. I Gran Priorati e Priorati hanno origine da una Commenda madre, che figlia più Commende, che, nel caso di Gran Priorati possono essere raggruppate in Priorati dipendenti. Il titolo attribuito al Gran Priorato, Priorato o Commenda non si riferisce a giurisdizione territoriale. La giurisdizione dell’Ordine e dei suoi organi si esercita sui suoi membri e non sul territorio, cui, eventualmente, si riferisce il titolo.
Articolo 41
La dissoluzione di organi giurisdizionali dell’Ordine è decretata dal Gran Maestro, udito il parere del Supremo Consiglio.

Titolo Tredicesimo – Gremio Ordinis

Articolo 42
I membri che non sono stati proposti per l’ammissione da organi giurisdizionali, sono ricevuti in Gremio Ordinis.
Articolo 43
I Cavalieri e le Dame in Gremio Ordinis, non appena possibile, vengono aggregati ad una Commenda.

Titolo Quattrodicesimo – La Disciplina

Articolo 44
I dignitari dell’Ordine, a qualsiasi organo statutario appartengano, prestano promessa di lealtà e fedeltà al Gran Maestro, secondo la formula stabilita.
Articolo 45
Il Gran Maestro può decidere la radiazione dei membri dell’Ordine che siano venuti meno ai loro doveri e che non abbiano tenuto fede alla promessa di cui al precedente articolo.

Titolo Quindicesimo – La Corte d’Onore

Articolo 46
La Corte d’Onore è il tribunale dell’Ordine, deputato al giudizio su gravi casi disciplinari. E’ istituito ad hoc dal Gran Maestro con suo decreto indirizzato al Maresciallo.
Articolo 47
La Corte d’Onore, che non è un organo permanente, è formata dal Presidente, che è sempre il Re d’Armi della Real Casa o dal Presidente Supplente, da un Inquisitore e da un Difensore, questi ultimi nominati dal Presidente o dal Supplente.
Articolo 48
Nel momento in cui insorge un caso disciplinare, l’accusato è immediatamente sospeso dalle funzioni ma non dal grado. Tale sospensione si protrarrà fino al momento della lettura della sentenza definitiva.
Articolo 49
La sentenza, verrà sottoposta al giudizio finale del Gran Maestro, il quale comunicherà le proprie decisioni al Presidente o Supplente. La corte d’Onore ne darà comunicazione all’interessato tramite gli organi statutari di competenza territoriale.
Articolo 50
Tutti gli atti e la corrispondenza sono riservati e posti sotto il segreto d’ufficio, la mancata osservanza del quale comporta il deferimento agli organi disciplinari dell’Ordine con proposta di radiazione.
Articolo 51
Non è ammesso ricorso in appello avverso le decisioni finali del Gran Maestro.

Titolo Sedicesimo – La Lingua Ufficiale dell’Ordine

Articolo 52
La lingua ufficiale dell’Ordine è quella italiana. Tuttavia gli atti dell’Ordine possono essere compilati, se ritenuto opportuno, in altra lingua. In tal caso fa testo quello in italiano.

Titolo Diciasettesimo – Dispozioni Finali

Articolo 53
I presenti Statuti Generali annullano i precedenti del 1856, 1949, 1961, 1968 e gli emendamenti del 1966, 1967, 1970, nonché gli Statuti Generali del 1971 e del 1983. Pieni poteri di esonero sono riservati al Gran Maestro.
Articolo 54
Gli annessi Regolamenti annullano i precedenti rilasciati nel 1983,

Dalla Sede Magistrale, addì 5 febbraio 2007, X della Gran Maestranza, Festa dell’Ordine.

Francesco Paternó Castello Ayerbe Aragona